La Corte di Cassazione (a Sezioni Unite) ha stabilito che è lilegittima l'iscrizione ipotecaria per un credito inferiore ad ottomila Euro.
La vicenda sottoposta all'esame della Suprema Corte ha visto protagonista un cittadino di Castellammare di Stabia (in Provincia di Napoli), il quale aveva subito - su iniziativa della Gest Line (concessionaria del servizio riscossione tributi) - su un immobile di sua proprietà ipoteca per un presunto credito ammontante ad appena 916,93 Euro. Il presunto debitore, quindi, aveva proposto opposizione all'esecuzione innanzi al Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, che l'aveva dichiarata fondata con sentenza n° 3770/2007. Gest Line (nelle more divenuta Equitalia) aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza, deducendo la natura tributaria del credito ed, in ogni caso, la legittimità dell'iscrizione ipotecaria.
La Corte di Cassazione ha, quindi, rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione, ed ha affermato che il comportamento di Equitalia (allora Gest Line) era stato effettuato in violazione del disposto di cui all'art.77 del DPR n° 602/73, essendo ad avviso delle Sezioni Unite il limite di ottomila Euro applicabile non solo alla fase espropriativa, ma anche all'iscrizione ipotecaria, essendo quest'ultimo "... un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare". Equitalia è stata, pertanto, condannata alla refusione (in favore del ricorrente) delle spese di giudizio.
Sulla questione della giurisdizione, peraltro, la Cassazione ha testualmente affermato che "... al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all'art.86 del DPR n.602/73 anche quelle in tema di iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento di imposte o tasse", mentre nel caso trattato in sentenza era stata utilizzata l'espressione "totale tributi/entrate, che per la sua equivocità non è assolutamente in grado di comprovare l'erroneità della pronuncia impugnata" e non risultavano in alcun modo "elementi a favore della natura tributaria del credito".
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4077).